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Giovedì, 9 Febbraio 2012 - ore 12:30
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DECRETO DEL 2 AGOSTO 2007

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Decreto del 2 Agosto 2007

L’emanazione del Decreto 2 agosto 2007 ha finalmente reso applicabile il comma 3, art. 6 del decreto Legge 4/2006, convertito, con modificazioni dalla Legge 80/2006, che ha stabilito che le persone che “presentano menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerate da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”.

L’esonero si riferisce esclusivamente a coloro che sono stati riconosciuti titolari dell’indennità di accompagnamento, e che per tutti gli altri continua ad essere obbligatorio, in caso di convocazione a visita di verifica per l’invalidità civile, sottoporsi alla stessa.
 

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