DECRETO DEL 2 AGOSTO 2007
Decreto del 2 Agosto 2007
L’emanazione del Decreto 2 agosto 2007 ha finalmente reso applicabile il comma 3, art. 6 del decreto Legge 4/2006, convertito, con modificazioni dalla Legge 80/2006, che ha stabilito che le persone che “presentano menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerate da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap”.
L’esonero si riferisce esclusivamente a coloro che sono stati riconosciuti titolari dell’indennità di accompagnamento, e che per tutti gli altri continua ad essere obbligatorio, in caso di convocazione a visita di verifica per l’invalidità civile, sottoporsi alla stessa.






