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Martedì, 29 Marzo 2016 - ore 4:26
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LO STATUTO DI DEBRA ITALIA

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 STATUTO  D.E.B.R.A.  ITALIA  ONLUS

 

TITOLO I

ARTICOLO 1

E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata D.E.B.R.A.  ITALIA  ONLUS qui di seguito detta “Associazione”. 

L’associazione ha sede in Roma via Pietro Mascagni n. 152. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.

ARTICOLO 2

L’associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e confini di solidarietà,ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altri leggi regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell’orientamento giuridico e del presente statuto.

Lo Statuto  vincola alla sua osservanza gli aderenti dell’associazione. 

L’Associazione ha per scopo: 

garantire servizi e supporto alle persone affette da epidermolisi bollosa; 

promuovere i protocolli migliorie più aggiornati nelle cure mediche; 

promuovere il benessere delle persone con E.B. e delle loro famiglie e la loro piena integrazione nella sociètà;

promuovere la conoscenza professionale e sociale di E.B., che persegue attraverso: 

attività di sostegno socio sanitario alle famiglie; rapporti con le istituzioni;

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

La durata dell’Associazione è illimitata. 

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 3

1.      All’associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso  agli scopi di cui all’articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.

2.      Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Comitato Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Comitato stesso.

3.      I soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza dell’Associazione.

4.      I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Comitato Direttivo. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata.

5.      Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettive sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Comitato Direttivo.

 

ARTICOLO 4

1.      La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Comitato Direttivo.

2.      La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell’immagine dell’Associazione. In questi casi l’accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Comitato Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato,  il quale potrà impugnare il provvedimento  con ricorso da presentarsi  al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla raccomandata stessa.

 

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 5

1.      Gli organi dell’Associazione sono:   

a)      l’Assemblea dei soci; 

b)      il Comitato Direttivo; 

c)      il Presidente, 

d)     il Collegio dei Revisori dei Conti; 

e)      il Collegio dei Probiviri; 

 

2.      Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite. 

 

 

ASSEMBLEA

ARTICOLO 6

1.      L’assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Comitato Direttivo, almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci ai sensi dell’art. 20 (venti) comma secondo primo inciso del Codice Civile; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta  e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. Le convocazioni dell’assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. L’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

 

2.      Spetta all’Assemblea:

a)      deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo; 

b)      esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;

c)      deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti; 

d)     eleggere i componenti del Comitato Direttivo determinandone il numero, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri; 

e)      deliberare sulle modifiche dello statuto; 

f)       deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto; 

 

3.      Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

4.      I soci possono farsi rappresentare, mediante  delega scritta, da altri soci purché non membri del comitato Direttivo  o del Collegio dei Revisori dei Conti. 

5.      Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. 

  

ARTICOLO 7

1.      L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente. 

2.      Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe  ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. 

 

ARTICOLO 8

1.      L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

2.      Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all’adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione  e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

3.      Le deliberazione dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario.

4.      È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio  -  video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a.       che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell’Assemblea ed il segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; 

b.      che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

c.       che sia consentito agli intervenuti di avere contezza dei documenti prodotti nel corso dell’adunanza, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. 

   

 

COMITATO DIRETTIVO

ARTICOLO 9

1.      Il Comitato Direttivo è  eletto dall’Assemblea dei soci. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, scelti fra i soci. 

2.      I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare  uno o più membri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli nominando a loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

3.      Il Comitato Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. Le sopradette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Comitato Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo. 

4.      Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Comitato Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell’articolo 3 (tre). 

      

ARTICOLO 10

1.      Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito  con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco del materiale da trattare. 

2.      Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure in sua mancanza,dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. 

3.      Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando, vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.  

4.      E’ possibile tenere le riunioni del Comitato, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio  -  video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali; 

a.       che siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Comitato e il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; 

b.      che sia consentito al Presidente del Comitato di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c.       che sia consentito agli intervenuti di avere contezza dei documenti prodotti nel corso della adunanza, di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

 

ARTICOLO 11

1.      Al Comitato Direttivo aspetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.

2.      Al Comitato Direttivo aspetta inoltre: 

a)      eleggere il Presidente e il Vice Presidente; 

b)      stabilire l’ammontare della quota associativa annuale; 

c)      amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo; 

d)     predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

e)      redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione; 

f)       indire adunanze, convegni, ecc; 

g)      deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione; 

h)      deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale; 

i)        decidere sull’ammissione  e la decadenza dei soci; 

            l)    deliberare in ordine all’assunzione di personale, nel dispetto dei limiti di cui

                   all’articolo 3, comma 4, della legge 2006/91; 

           m)   proporre all’assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche e

                  soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie   

                 dell’Associazione.

Ai non soci a favore è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’articolo 3, comma 3. 

 

PRESIDENTE

ARTICOLO 12

1.      Il Presidente, che è anche Presidente dell’Associazione e del Comitato Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo. 

2.      Il Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 

3.      Egli presiede le riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni aspettano al Vice Presidente. 

4.      Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie  e finanziarie il Comitato può richiedere la firma abbinata di altro componente il Comitato. 

5.      Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

6.      In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

 

VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 13

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. 

 

SEGRETARIO

ARTICOLO 14

1.      Il Segretario, di nomina /revoca presidenziale, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2.      Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.

3.      Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché dei registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 15

1.      Ai revisori aspetta:

a)      il controllo sulla gestione amministrativa e contabilità dell’Associazione;

b)      sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto. I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi  e preventivi predisposti dal Comitato Direttivo.

2.      I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

 

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 16

Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci,e propone al Comitato Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. Ne fanno parte tre numeri eletti tra i soci dall’Assemblea, durano in carica tre anni e rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente nominato dai membri eletti dall’Assemblea;  in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano di età. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Comitato Direttivo, cinque soci o di un socio interessato alla vertenza. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi membri.

 

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 17

1.      Le entrate dell’Associazione sono costituite da.

a)      contributi degli aderenti;

b)      contributi dei privati;

c)      contributi dello Stato, di enti di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche o documentate attività o progetti;

d)     contributi di organismi internazionale;

e)      rimborsi derivanti da convenzioni;

f)       entrate derivanti da attività commerciali e  attività marginali;

g)      donazioni e lasciti testamentari.

 

ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 18

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio finanziario il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima dalla data stabilita per l’Assemblea ordinaria accompagnata da quella dei revisori. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell’Associazione stessa.

 

TITOLO V

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 19

1.       Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’articolo 8 punto 2. 

2.      L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci. 

 

ARTICOLO 20

1.      In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell’ARTICOLO 5 comma 4 legge 266/91.

 

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 21

1.      L’Associazione, come previsto dall’articolo 11 comma 2 lett. 1, può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario  al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da esse svolte. 

 

ARTICOLO 22

1.      La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dal Comitato Direttivo. Essa è annuale e non è frazionabile né reperibile in caso di recesso o di perdita di qualifica di socio. 

2.      I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono lettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. 

 

ARTICOLO 23

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.